Sez. 1, Sentenza n. 544 del 28/01/1986 (Rv. 444144 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - QUIETANZA RILASCIATA DAL CREDITORE AL DEBITORE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO - NATURA - CONFESSIONI STRAGIUDIZIALI - GIUDIZIO PROMOSSO DAL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL CREDITORE PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL DEBITORE DELLA QUIETANZA QUALE CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE DEL PAGAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - VALORE PROBATORIO DELLA QUIETANZA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - QUIETANZA RILASCIATA DAL CREDITORE AL DEBITORE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO - NATURA - CONFESSIONI STRAGIUDIZIALI - GIUDIZIO PROMOSSO DAL CURATORE DEL FALLIMENTO DEL CREDITORE PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - OPPOSIZIONE DA PARTE DEL DEBITORE DELLA QUIETANZA QUALE CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE DEL PAGAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - VALORE PROBATORIO DELLA QUIETANZA - LIMITI.*
La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo Onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'Esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo (che non partecipa al processo) - da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti, ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo. (V 4485/82, mass n 422475; (V 5955/79, mass n 402632).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)