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Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 16/11/1979 (Rv. 402632 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE DEL PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART 2735 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402632-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE DEL PAGAMENTO - CONFIGURABILITA - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART 2735 COD CIV - APPLICABILITA.*

La quietanza e un atto unilaterale che comporta il riconoscimento del pagamento e costituisce, quindi, tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova della specifica corresponsione di una determinata somma di denaro per un determinato titolo. Ne consegue che l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza puo essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) che l'art 2732 cod civ richiede siano provati perche venga meno l'efficacia della confessione. (V 2198/72, mass n 359477; (V 3398/68, mass n 336455; (Conf 503/62, mass n 250790).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)