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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 286 del 1989

Decisione
decisa il 1989-05-17, depositata il 1989-05-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:286
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15331

  • Pensioni
  • Miglioramenti e perequazioni
  • Ex combattenti non aventi diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 336 del 1970
  • Maggiorazione del trattamento pensionistico
  • Esclusione per gli ex combattenti titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968
  • Pretesa arbitrarietà di tale termine
  • Restituzione degli atti per ius superveniens.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce della l. 29 dicembre 1988, n. 544, la quale, all'art. 6, ha riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico in favore degli ex combattenti soggetti alla previsione della norma impugnata.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promossi con due ordinanze emesse il 1° giugno 1988 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 577 e 578 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Bianchi Vincenzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 1
Ritenuto che in un giudizio civile, promosso da Vincenzo Bianchi contro l'I.N.P.S. per ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico introdotta dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 in favore degli ex combattenti non aventi diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 336 del 1970, l'adito Pretore di Torino, con ordinanza del 1° giugno 1988 (r.o. n. 577/1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del comma secondo dell'articolo 6 cit., nella parte in cui esclude il diritto alla predetta maggiorazione per gli ex combattenti titolari (come, nella specie, il ricorrente) di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968; che ad avviso del giudice a quo, tale termine non sarebbe razionalmente giustificato, neppure considerando che esso coincide con quello stabilito nell'art. 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in relazione alla corresponsione dei benefici agli ex combattenti già dipendenti pubblici; che innanzi alla Corte si è costituita la parte privata che, nell'aderire alle conclusioni dell'Autorità remittente, ha sottolineato l'arbitrarietà del medesimo termine temporale anche alla luce dell'art. 38 Cost.; che identica questione è stata sollevata con altra ordinanza, in pari data (r.o. n. 578/1988), dello stesso Pretore di Torino, nel procedimento civile di analogo contenuto tra Luigi Savio e l'I.N.P.S.; che nel secondo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, in linea preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della questione - risolventesi, a suo avviso, in una generica doglianza di violazione dell'art. 3 Cost. - e, in subordine, ha concluso, comunque, per la sua infondatezza, negando che la norma censurata provochi alcuna ingiustificata disparità di trattamento e sostenendo che, in ogni caso, non sarebbe censurabile la discrezionale determinazione del legislatore di limitare entro una certa data la retroattività delle leggi;
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti, concernendo un'identica questione; che dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione è sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale (art. 6) ha riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex-combattenti, contemplati dall'art. 6, comma primo, della legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968; che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici remittenti perché riesaminino la rilevanza della questione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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