Sez. 2, Sentenza n. 2681 del 21/03/1994 (Rv. 485823 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere (nozione, distinzioni). | Compravendita di olio - Aggiunta di olio di sansa all'olio lampante - Vizio incidente sulle qualità essenziali - Configurabilità - Differenza dai vizi redibitori.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere (nozione, distinzioni).
L'aggiunta di olio di sansa (che, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 novembre 1960 n. 1407, è quello estratto con solventi dalla sansa di olive) all'olio lampante (che è quello che, ottenuto dalla spremitura meccanica delle olive, riveli odori disgustosi o un grado di acidità superiore al 4 per cento), quando, per la modesta quantità dell'olio aggiunto, non priva il prodotto della preponderante prevalenza degli elementi che lo caratterizzano ai fini della classificazione nella medesima specie, ne determina una imperfezione o alterazione, privandolo delle sue qualità essenziali, che sono, appunto, quelle inerenti alla natura della merce e concernono tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione in una specie, piuttosto che in un'altra, distinguendosi dai vizi redibitori, che riguardano le imperfezioni relative al processo di fabbricazione, di produzione, di formazione e di conservazione della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1491, Legge 13/11/1960 num. 1407 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)