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Sez. 3, Sentenza n. 1261 del 04/03/1981 (Rv. 411843 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZIO REDIBITORIO E MANCANZA DI QUALITA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411843-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZIO REDIBITORIO E MANCANZA DI QUALITA - DIFFERENZE.*

Sussiste il vizio redibitorio - di cui all'art 1490 cod civ - qualora esso concerne il processo di produzione, fabbricazione o formazione della cosa venduta e comporta l'inidoneita della stessa per l'uso al quale era destinata ovvero un'apprezzabile diminuzione di valore; vi e invece la Mancanza di qualita - di cui all'art 1497 cod civ - qualora la cosa venduta per sua natura, per gli elementi che la compongono o per le caratteristiche strutturali appartiene ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto. (nella specie, e stato reputato vizio redibitorio e non Mancanza di qualita di 'patate da seminà il fatto che esse, a causa di uno stato sanitario imperfetto dell'organo di moltiplicazione, non erano germogliate). (Conf 1796/77, mass n 385530; (Conf 3659/75, mass n 377865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)