diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3146 del 14/02/2006 (Rv. 586952 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - Svalutazione monetaria - Quantificazione del relativo danno da parte del giudice - Ricorso al notorio e a presunzioni - Ammissibilità - Onere di allegazione - Sussistenza - Fattispecie relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586952-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, comma secondo cod. civ.), il pur legittimo ricorso al notorio ed a presunzioni da parte del giudice non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore - ancorché appartenente a una categoria soggettiva (nella specie, impresa commerciale) - di un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività da lui in concreto esercitata, il particolare danno allegato possa essersi verosimilmente prodotto (nella specie, relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione, si è escluso che la qualità di società soggetta a registrazione costituisse indice indefettibile di esercizio attuale di impresa commerciale, tanto più risultando che lo stabilimento in cui si sarebbe esercitata l'attività risultava da tempo alienato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)