Sez. L, Sentenza n. 9965 del 21/07/2001 (Rv. 548393 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - Svalutazione monetaria - Quantificazione del relativo danno da parte del giudice - Ricorso al notorio e a presunzioni - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, comma secondo cod. civ.), il - pur legittimo - ricorso al notorio ed a presunzioni da parte del giudice non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore (quantunque imprenditore commerciale), di un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività da lui in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati, ovvero da acquisto di danaro a condizioni particolarmente vantaggiose non realizzato) possa essersi verosimilmente prodotto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione di somme restituite dall'INPS per contributi indebitamente versati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)