Sez. 1, Sentenza n. 3143 del 30/03/1994 (Rv. 486009 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Mancato deposito degli atti o mancato espletamento della indagine ex art. 274, terzo comma, cod. civ. - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Giudice del gravame - Poteri.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione
Nel giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità (o di maternità) naturale, ove il giudice di primo grado non abbia disposto il deposito degli atti, a norma dell'art. 274, terzo comma, cod. civ., o non abbia compiutamente espletato l'indagine prevista, il giudice del gravame che rilevi l'omissione non deve rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo le ipotesi di cui agli articoli 353 e 354 cod. proc. civ., ma deve provvedere direttamente al deposito od al completamento dell'inchiesta sommaria, necessaria ai fini della delibazione della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 353, Cod. Civ. art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)