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Sez. 5, Sentenza n. 12329 del 04/03/1988 Ud. (dep. 13/12/1988) Rv. 179918 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - PRINCIPIO DEL "CUI PRODEST" - AMMISSIBILITÀ - LIMITI E CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179918-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - PRINCIPIO DEL "CUI PRODEST" - AMMISSIBILITÀ - LIMITI E CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in Sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante. (fattispecie: proprietario ed usuario di una autovettura, ritenuto autore della falsificazione del documento attestante il pagamento della imposta di circolazione, in ordine alla quale (falsificazione) l'imputato si difendeva sostenendo di avere dato incarico - di compilazione e versamento - a un, "a lui ignoto", ragazzo. La Corte del merito aveva osservato che l'unico interessato alla falsificazione era il proprietario del veicolo, trovando sostegno nel canone enunciato in massima). (V mass n 102271).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)