Sez. 2, Sentenza n. 464 del 18/03/1966 Ud. (dep. 30/07/1966) Rv. 102271 - 01
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - RILEVANZA - APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI - CASSAZIONE - INCENSURABILITA.*
PROVA PENALE - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - RILEVANZA - APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI - CASSAZIONE - INCENSURABILITA.*
Secondo il vigente sistema processuale fondato sul principio del libero convincimento, il giudice puo porre a base dell'affermazione di responsabilita una serie di elementi indiziari giudizialmente accertati, accuratamente elaborati ed armonicamente coordinati attraverso una compiuta disamina logico-critica che consenta l'accertamento del fatto ignoto secondo i criteri di probabilita e di normalita causale. Le conclusioni del giudice di merito circa la gravita, precisione e concordanza degli elementi indiziari esaminati non e censurabile in Cassazione quando dell'esame e della valutazione compiuti lo stesso giudice abbia dato adeguatamente conto nella motivazione della sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)