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Sez. 2, Sentenza n. 2570 del 08/07/1976 (Rv. 381367 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - IN GENERE - LIMITAZIONI LEGALI A CARICO DEL FONDO MENO ELEVATO - PRESUPPOSTO - SCOLO NATURALE DOVUTO ALLA MORFOLOGIA DEL TERRENO - ESECUZIONE DI OPERE DIRETTE AD EVITARE DANNI - LICEITA.*
Stato
decisa il 1976-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381367-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - IN GENERE - LIMITAZIONI LEGALI A CARICO DEL FONDO MENO ELEVATO - PRESUPPOSTO - SCOLO NATURALE DOVUTO ALLA MORFOLOGIA DEL TERRENO - ESECUZIONE DI OPERE DIRETTE AD EVITARE DANNI - LICEITA.*

Perche sussista la limitazione legale della proprieta consistente nella soggezione di un fondo alla ricezione degli scoli di acqua dai fondi contigui piu elevati, e necessario che tali scoli siano naturali, e cagionati unicamente dalla natura morfologica del terreno: cio non impedisce che il proprietario del fondo sito piu in basso possa compiere su di esso opere (fossi, canali eccetera) atte a far si che la ricezione degli scoli d'acqua provenienti naturalmente dal fondo superiore, non provochi danni. (V 3887/74, mass n 372428).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)