Sez. 2, Sentenza n. 2718 del 29/04/1982 (Rv. 420581 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - AGGRAVAMENTI ED IMPEDIMENTI (DIVIETO) - SCOLI D'ACQUA SUL FONDO INFERIORE - ESECUZIONE DI OPERE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DI QUEST'ULTIMO, AL FINE DI RENDERLI MENO GRAVOSI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - AGGRAVAMENTI ED IMPEDIMENTI (DIVIETO) - SCOLI D'ACQUA SUL FONDO INFERIORE - ESECUZIONE DI OPERE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DI QUEST'ULTIMO, AL FINE DI RENDERLI MENO GRAVOSI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
Ai sensi dell'art. 913 cod. civ., al proprietario del fondo inferiore è consentita l'esecuzione di opere idonee a rendere meno gravosi gli scoli d'acqua che il suo fondo è soggetto a ricevere da quelli più elevati, purché dette opere non ostacolino e non alterino il normale deflusso delle acque, né determinino la deviazione di queste verso altri fondi. (nella specie, si è ritenuta legittima la recinzione del fondo inferiore perché non aveva determinato il ristagno in quello superiore delle acque, le quali continuavano a defluire regolarmente verso il fondo meno elevato). (V 2570/76, mass n 381367; (V 3887/74, mass n 372428; (V 3887/74, mass n 372427).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)