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Sez. 5, Sentenza n. 4545 del 16/10/1997 Cc. (dep. 17/12/1997) Rv. 209235 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Autorità giudiziaria procedente - Individuazione - Termine per la trasmissione degli atti.
Stato
decisa il 1997-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209235-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE

In materia di riesame delle misure cautelari, per "autorità giudiziaria procedente", deve intendersi quella che, attualmente procede, e, cioè, quella che al momento della richiesta, non solo è in possesso degli atti processuali di cui all'art. 291 primo comma cod. proc. pen., ma anche di quegli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini e che, parimenti, debbono essere trasmessi al Tribunale del riesame. Pertanto, il termine di cui all'art. 309 quinto comma cod. proc. pen. decorre dalla data in cui la richiesta perviene all'autorità giudiziaria, come sopra intesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)