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Sez. 1, Sentenza n. 4244 del 20/06/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv. 208598 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inefficacia della misura per l'omessa trasmissione degli atti - Individuazione - Atti assunti prima della richiesta - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208598-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La sanzione d'inefficacia del provvedimento coercitivo, a causa dell'omessa trasmissione degli atti - ivi compresi quelli sopravvenuti a favore dell'indagato - da parte dell'autorità giudiziaria procedente non oltre il quinto giorno dall'avviso del presidente del tribunale, ha ad oggetto le sole attività investigative originariamente presentate dal Pubblico Ministero per gli atti assunti prima della richiesta, ma non rimessi alla valutazione del Giudice per le indagini preliminari poste a fondamento dell'ordinanza applicativa, ovvero - se favorevoli all'indagato - espletate dopo l'adozione della misura e prima della scadenza del termine perentorio di cui all'art. 309 comma quinto cod. proc. pen.; mentre il comportamento omissivo del Pubblico Ministero per gli atti assunti prima della richiesta, ma non rimessi alla valutazione del Giudice per le indagini preliminari né tantomeno del tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, esclusivamente correlata dall'ordinamento all'inutile decorso del termine all'uopo prescritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)