Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 13/04/1989 (Rv. 462485 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - INTERESSE DELL'ISTANTE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITÀ - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - INTERESSE DELL'ISTANTE - SUSSISTENZA - NECESSITÀ.*
L'Azione di nullità delle deliberazioni di una società, pur essendo svincolata dai presupposti, nonché dalle condizioni temporali e di legittimazione stabilite dall'art. 2377 cod. civ. per l'Azione di annullamento, postula l'interesse dell'istante (art. 1421 cod. civ., richiamato dall'art. 2379 cod. civ.), cioè la sua esigenza di rimuovere una situazione pregiudizievole su determinate posizioni giuridiche, e, pertanto, non può essere promossa, nemmeno dal socio, sulla sola base della denuncia di irregolarità, occorrendo la specifica deduzione e dimostrazione della loro incidenza negativa nella sfera del socio stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)