Sez. 1, Sentenza n. 10814 del 04/12/1996 (Rv. 501035 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Azione tipica di annullabilità proposta dal socio assente o dissenziente - Interesse ad agire - Condizioni - Concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice - Necessità - Esclusione - Qualità di socio - Sufficienza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio dell'azione tipica di annullamento (ex articoli 2377, 2378 cod. civ.)di delibere assembleari impugnate dal socio assente o dissenziente per contrarietà alla legge o allo statuto sociale, la ricorrenza dell'interesse ad agire non postula la concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice rispetto alla situazione denunziata, identificandosi tale interesse nella stessa qualità di socio(che deve essere accompagnata dal deposito di azione ai sensi dell'art. 2378 cod. civ., ai fini della legittimazione sostanziale) ed essendo presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni prefissate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 3277, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)