Sez. U, Sentenza n. 9936 del 15/05/2015 (Rv. 635327 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Contemporanea pendenza di procedura fallimentare e di concordato preventivo davanti a tribunali diversi - Conflitto positivo di competenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Reclamo avverso la sentenza di fallimento - Applicazione analogica dell'art. 48 cod. proc. civ. - Sussistenza - Sospensione del processo di reclamo - Necessità - Sospensione della sola questione di competenza - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Nel caso in cui, a seguito di conflitto positivo di competenza conseguente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e all'apertura della procedura di concordato preventivo da parte di due distinti tribunali, penda regolamento di competenza d'ufficio, la corte d'appello, davanti alla quale sia stata reclamata, anche per ragioni di competenza, la sentenza dichiarativa di fallimento, deve applicare analogicamente l'art. 48 cod. proc. civ. e dichiarare sospeso l'intero procedimento e non solo la questione di competenza, sicché, qualora, in sede di regolamento, venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, è nulla la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato in via non definitiva sul merito prima di dichiarare sospeso il processo sulla questione di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 9 bis, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)