Sez. 1, Sentenza n. 1073 del 25/03/1976 (Rv. 379749 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO - CONSEGUENZE - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA CON ALTRO TRIBUNALE FALLIMENTARE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DEGLI ATTI E DELLE SENTENZE - CONDIZIONI - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA DEL DIVERSO TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIFETTO - RILEVABILITA D'UFFICIO - CONSEGUENZE - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA CON ALTRO TRIBUNALE FALLIMENTARE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA DEGLI ATTI E DELLE SENTENZE - CONDIZIONI - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA DEL DIVERSO TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Dal carattere inderogabile della Competenza per territorio ad emettere la dichiarazione di fallimento, di cui all'art 9 della legge fallimentare, e dalla conseguente rilevabilita dell'eventuale difetto di Competenza, anche d'ufficio, in ogni fase e grado del giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, deriva che il giudice della predetta opposizione, ove abbia notizia che un tribunale diverso da quello che ha pronunciato il fallimento, ritenendosi anch'esso competente, abbia avanzato d'ufficio richiesta di regolamento di Competenza, al fine di dirimere il virtuale conflitto positivo, deve, in applicazione analogica dell'art 48 cod proc civ, sospendere il giudizio fino all'esito del procedimento di regolamento. Peraltro, la mancata osservanza di tale Obbligo non produce, di per se, la nullita degli Atti processuali compiuti, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate; detti Atti, infatti, siano stati posti in essere prima o dopo il verificarsi della causa di sospensione, risulteranno affetti da nullita solo nel caso in cui il regolamento si concluda con l'affermazione della Competenza di giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza dichiarativa del fallimento, investita dall'opposizione, mentre, in caso contrario, gli Atti medesimi rimarranno pienamente validi. (V 815/74, mass n 368685; (V 3378/73, mass n 367308; (V 3632/72, mass n 361650; (V 972/69, mass n 339404; (V 877/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)