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Sez. L, Sentenza n. 7208 del 11/06/1992 (Rv. 477688 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al computo dell'indennità contrattuale giornaliera nella tredicesima mensilità e nel trattamento per ferie.
Stato
decisa il 1992-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477688-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva - fra l'altro escluso che i dipendenti della S.p.a. Aeroporti di Roma avessero diritto al computo dell'indennità giornaliera nella tredicesima mensilità e nel trattamento per ferie, ritenendo, in particolare, che tale computabilità della detta indennità, istituita con l'accordo del 22 dicembre 1980 e non rientrante fra gli elementi retributivi che secondo l'art. 12 del c.c.n.l. 1978 concorrevano a formare la "retribuzione mensile di fatto" alla quale era ragguagliato in via generale il calcolo dei vari istituti, avrebbe richiesto una espressa previsione contrattuale o normativa, mentre, sotto tale aspetto, erano prive di rilievo sia la circostanza che l'indennità giornaliera avesse assorbito l'E.D.R. sia, quanto alla tredicesima, il richiamo dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace "erga omnes" con d.p.r. n. 1070 del 1960, stante la sua inapplicabilità nel settore in questione.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)