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Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 27/11/2015 (Rv. 637780 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Attività di equitazione svolta da allievi all'interno di un maneggio - Danni subiti dai partecipanti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637780-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile al gestore la responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni subiti da una allieva che, nel corso della sua terza lezione di equitazione, era stata disarcionata dal cavallo, imbizzarritosi per il passaggio nelle vicinanze di alcuni cavalieri al galoppo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)