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Sez. 3, Sentenza n. 5664 del 09/03/2010 (Rv. 611747 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Lezione di equitazione - Allievi esperti - Risarcimento del danno - Responsabilità del gestore dell'animale ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. - Criteri - Prova liberatoria - Onere a carico del gestore - Contenuto - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611747-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

L'attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all'art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione; spetta, pertanto, al gestore dell'animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l'animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto il gestore responsabile del danno causato dal calcio improvviso di un cavallo sferrato mentre il gruppo di allievi, sotto la guida dell'istruttore, stava procedendo in fila indiana).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)