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Sez. 5 - , Ordinanza n. 30368 del 23/11/2018 (Rv. 651768 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza di condanna al rimborso in favore del contribuente di un'eccedenza di imposta - Istanza di rimborso - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651768-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di processo tributario, poiché l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. n. 156 del 2015) prevede il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, ove non lo riceva, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il relativo diniego, anche tacito, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del detto d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)