Sez. 5, Sentenza n. 20616 del 30/07/2008 (Rv. 604167 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tributo corrisposto in eccedenza - Art. 68, comma 2, d.lgs n. 546 del 1992 - Rimborso d'ufficio entro 90 giorni dalla notifica della sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente - Applicabilità - Conseguenze - Possibilità di adire direttamente il giudice tributario in caso di mancato ricevimento del rimborso - Esclusione - Richiesta in via amministrativa ed impugnazione dell'eventuale diniego espresso o tacito - Necessità - Fattispecie relativa alla cassazione senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., della sentenza d'appello, limitatamente alla statuizione sulla richiesta di rimborso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di processo tributario, posto che l'art. 68, comma 2, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 prevede il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, ques'ultimo, qualora non riceva detto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare detto rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g) del citato decreto (nella specie la S.C. , in applicazione dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., ha disposto la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, limitatamente alla statuizione sulla richiesta di rimborso, che i giudici di secondo grado avevano rigettato nel merito, e che avrebbero invece dovuto, sulla base del principio sopra esposto, dichiarare inammissibile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)