diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 1436 del 21/11/1975 Cc. (dep. 03/01/1976) Rv. 131730 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA - MANCATA REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE - POSSIBILITA DI REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131730-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA - MANCATA REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE - POSSIBILITA DI REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE - AMMISSIBILITA.*

Poiche la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto ed il relativo provvedimento ha carattere meramente dichiarativo; la mancata revoca da parte del giudice di cognizione non crea alcuna preclusione; sicche ben puo provvedervi il giudice dell'esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)