Sez. 1, Sentenza n. 1169 del 15/05/1984 Cc. (dep. 07/06/1984) Rv. 164698 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE - PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE - PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen., la legge richiede soltanto che i sigilli siano stati apposti, al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, alternativamente "per disposizione di legge o per ordine della autorità". Pertanto, non è richiesto che il provvedimento sia immune da vizi di legittimità, che vanno fatti valere nei modi di legge e non giustificano l'effrazione dei sigilli e non è necessario che l'apposizione trovi la sua fonte in una specifica norma giuridica e si concreti in un provvedimento cautelare tipico, in quanto è sufficiente la legittimazione conseguente anche ai soli poteri discrezionali attribuiti dall'ordinamento giuridico. (fattispecie in tema di associazione per delinquere e concorso in commercio di armi da guerra). (V mass n 131730, in tema di reati sanitari; (V mass n 140032).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)