Sez. 2, Sentenza n. 3461 del 20/02/2015 (Rv. 634716 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Credito per trattamento di fine rapporto - Insorgenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro - Conseguenze ai fini della revocatoria di successive donazioni compiute dal debitore.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
In tema di azione revocatoria ordinaria, poiché il credito per il trattamento di fine rapporto sorge soltanto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, in ipotesi di donazioni compiute dal debitore prima di tale momento, occorre, agli effetti dell'art. 2901 cod. civ., accertare la dolosa preordinazione degli atti di disposizione rispetto a detto credito futuro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)