Sez. 2, Sentenza n. 22465 del 19/10/2006 (Rv. 592556 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore - Acquisto della qualità di debitore del fideiussore - Riferimento alla nascita del credito - Necessità - Conseguenze - Atti di disposizione compiuti dal fideiussore(donazione) - "Scientia damni" - Sufficienza - Presupposti - "Eventus damni" - Condizione patrimoniale del debitore garantito - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
In tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo; d'altra parte, la verifica dell'eventus damni" deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito. (Nella specie, la S.C., nell'escludere che il creditore dovesse fornire la prova anche della dolosa preordinazione dell'atto, ha ritenuto irrilevante che i crediti vantati dalle banche, a favore delle quali era stata in precedenza prestata la garanzia, fossero derivati da affidamenti concessi al debitore in epoca successiva all'atto di liberalità compiuto dal fideiussore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)