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Sez. 6, Sentenza n. 533 del 26/01/1996 Cc. (dep. 21/03/1996) Rv. 204380 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere | Contestazione del fatto - Contenuto minimo sufficiente del provvedimento in relazione alle esigenze di informazione dell'indagato sulle accuse.
Stato
decisa il 1996-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204380-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere

Il requisito della "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", imposto a pena di nullità dall'art. 292 comma secondo lett. b) cod. proc. pen. quale contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, ha la funzione di informare l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che esso può dirsi soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza. (Nella specie è stato ritenuto che il riferimento ai reati di cui ai capi, indicati con una lettera alfabetica, contestati in una ben determinata udienza, sia idoneo a produrre il risultato informativo voluto dalla norma).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)