Sez. 6, Sentenza n. 1158 del 09/10/2007 Cc. (dep. 10/01/2008) Rv. 238411 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Descrizione sommaria del fatto - Formalizzazione in una precisa contestazione - Necessità - Esclusione - Ricavabilità dal riferimento alla richiesta del P.M. o dal contesto della motivazione - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In materia di misure cautelari, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., secondo cui tra i requisiti dell'ordinanza applicativa di misura cautelare deve esservi quello costituito dalla "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", deve ritenersi sufficiente che tali elementi siano ricavabili dalla richiesta del P.M., cui nell'ordinanza sia stato fatto espresso riferimento, ovvero anche dal contesto motivazionale dell'ordinanza medesima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)