Sez. 5, Sentenza n. 2654 del 20/11/1979 Ud. (dep. 22/02/1980) Rv. 144461 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - LEGITTIMAZIONE O INTERESSE - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - APPELLO DELL'IMPUTATO - INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - CONFERMA DELL'ASSOLUZIONE DUBITATIVA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE - CONDIZIONI.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - LEGITTIMAZIONE O INTERESSE - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - APPELLO DELL'IMPUTATO - INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - CONFERMA DELL'ASSOLUZIONE DUBITATIVA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE - CONDIZIONI.*
In caso di conferma nel giudizio di appello dell'assoluzione dubitativa, il rigetto dell'appello da luogo a soccombenza dello imputato verso la parte civile, col conseguente diritto di questa ultima al rimborso delle spese di Costituzione, solo se il dubbio concerna l'elemento soggettivo del reato e con la relativa formula sia compatibile l'Azione civile, non anche se il dubbio concerna la commissione o la sussistenza del fatto, o il nesso di causalita tra condotta ed eventi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)