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Sez. 1, Sentenza n. 9405 del 25/09/1997 (Rv. 508226 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Danno da fatto illecito - Domanda per la prima volta in appello degli interessi sugli interessi - Ammissibilità - Condizioni - Maturazione degli interessi nel corso del giudizio di primo grado o successivamente alla relativa sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508226-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI

Nella causa promossa per il risarcimento del danno da fatto illecito, con generica istanza di attribuzione di interessi legali, la richiesta degli interessi sugli interessi, secondo la previsione dell'art. 1283 cod. civ., è consentita, per la prima volta in grado d'appello, solo con riguardo a quegli interessi venuti a scadenza nel corso del giudizio di primo grado, o successivamente alla relativa sentenza, atteso che la loro esigibilità consegue da tale pronunzia, ma non anche con riguardo agli interessi scaduti prima della proposizione della domanda introduttiva, essendo la pretesa della corresponsione di questi ultimi domanda nuova rispetto all'originaria, che non li considerava.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)