Sez. 2, Sentenza n. 3380 del 15/02/2007 (Rv. 594736 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Declaratoria di estinzione del diritto per prescrizione - Riconoscimento implicito dell'esistenza del diritto - Presupposto necessario - Esclusione - Riferimento all'indagine in concreto demandata al giudice di merito - Necessità - Contestazione da parte del convenuto del diritto azionato nel giudizio di primo grado - Declaratoria della prescrizione - Accertamento implicito del diritto - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Riproposizione in appello della contestazione - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE
In tema di prescrizione, la declaratoria di estinzione del diritto non comporta di per sè il riconoscimento implicito della titolarità del diritto azionato, dovendo verificarsi in concreto - in relazione alla singola fattispecie - l'oggetto dell'indagine demandata al giudice, il quale, in considerazione del tempo trascorso, potrebbe dichiarare per ragioni di economia processuale l'avvenuta prescrizione, prescindendo dall'accertamento in ordine alla titolarità del diritto. Peraltro, qualora il convenuto abbia contestato la titolarità del diritto azionato, deve ritenersi che la sentenza di primo grado, con la quale sia stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del diritto medesimo, ne abbia implicitamente accertato l'esistenza, rivestendo tale questione carattere necessariamente preliminare rispetto al quella relativa alla prescrizione, con la conseguenza che su di essa - ove non riproposta in sede di appello dalla parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - si forma la cosa giudicata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)