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Sez. 3, Sentenza n. 9878 del 11/05/2005 (Rv. 581394 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581394-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., l'appellante ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e di chiederne il riesame al giudice superiore, e sollecitando la decisione su di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)