Sez. 1, Sentenza n. 635 del 23/01/1991 (Rv. 470622 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima). | Opposizione alla stima - Competenza - Legge della provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, art. 14 - Dichiarazione di incostituzionalità - Effetti.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima).
Con riguardo ad opposizione contro la stima dell'indennità di espropriazione disposta ai sensi della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 e successive modificazioni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 767 del 1988, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 14 di detta legge, nella parte in cui prevede la competenza della corte d'appello e la notificazione dell'opposizione all'espropriante (trattandosi di disposizioni processuali esorbitanti dalle attribuzioni del legislatore provinciale), rende operante la normativa statale, e, pertanto, non spiega effetti né in ordine alla competenza, ove l'espropriazione sia riconducibile nella disciplina della legge 22 ottobre 1971 n. 865, trovando applicazione l'art. 19 di tale ultima legge sulla competenza in unico grado della corte d'appello, né in ordine alla spettanza all'espropriante della qualità di parte necessaria del relativo giudizio, in veste di titolare del rapporto espropriativo (qualità che invece non va riconosciuta alla Provincia, con la conseguenziale esclusione della sua legittimazione "ad causam", tenendo conto che essa non è destinataria dell'opposizione alla stima e riceve la notifica dell'atto con finalità meramente informative).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 20/08/1972 num. 15 art. 14 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 22/05/1978 num. 23 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)