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Sez. L, Sentenza n. 19312 del 29/09/2016 (Rv. 641375 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Impugnazione limitata al credito principale - Giudicato relativo agli accessori - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicazione d'ufficio dell'art. 429, comma 3, c.p.c. - Necessità.
Stato
decisa il 2016-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641375-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'applicabilità di ufficio degli interessi e della rivalutazione monetaria, in forza dell'art. 429, comma 3, c.p.c., trova il proprio limite nell'acquiescenza e nella conseguente formazione del giudicato sulla questione non investita da apposito mezzo di gravame, sicché gli accessori del credito, non costituendo un capo autonomo della sentenza su cui può formarsi il giudicato, neppure implicito, devono essere attribuiti d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, qualora il giudice di primo grado non li abbia riconosciuti, ed il creditore abbia proposto impugnazione, anche incidentale, sulla sorte capitale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)