Sez. L, Sentenza n. 16531 del 19/07/2006 (Rv. 591391 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Statuizione del giudice - Rivalutazione e interessi ex art. 429 cod. proc. civ. attribuite, "ex officio", anche in appello - Limiti - Giudicato negativo formatosi sul punto - Rigetto, in primo grado, "in toto" delle domande proposte con gli atti introduttivi - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Interessi e rivalutazione monetaria costituiscono, ai sensi dell'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., parte essenziale del credito di lavoro, con la conseguenza che possono essere attribuiti "ex officio" nel giudizio intrapreso per la realizzazione del credito stesso, anche in sede di appello, sempre che non si sia sul punto formato un giudicato negativo, nella specie escluso per aver il giudice di primo grado rigettato "in toto" le domande proposte con gli atti introduttivi
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)