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Sez. 1, Sentenza n. 31 del 05/01/1967 (Rv. 325642 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*
Stato
decisa il 1967-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325642-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO.*

L'art 1, comma primo, della legge 14 luglio 1965, n 818, il quale dispone che il corso dei termini processuali scadenti fra il 1 agosto ed il 15 settembre e sospeso di diritto fino a quest'ultima data, deve essere interpretato tenendo conto sia della espressione letterale delle parole che della ratio legis, nel senso che la sospensione concerne esclusivamente i termini che scadono entro il suddetto periodo, e non concerne invece i termini che scadono dopo di esso. (nella specie, la Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in data 3 novembre 1965, avverso sentenza notificata il 23 luglio 1965).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)