Sez. 1, Sentenza n. 3516 del 25/10/1968 (Rv. 336672 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO - SCADENZA - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO - SCADENZA - NOZIONE.*
La sospensione di diritto dei termini processuali, disposta dalla legge 14 luglio 1965, n.818, non ha luogo in via generale per tutti i termini indistintamente, ma soltanto per quelli che vengono a scadere nel periodo di tempo tra il 1 agosto e il 15 settembre, intendendosi per scadenza quella riferita al momento finale del termine. Conf.Alla sent. N.813-67, massima n.326913 e mass. 325642.*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)