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Sez. 1, Sentenza n. 3516 del 25/10/1968 (Rv. 336672 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO - SCADENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336672-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI- SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO- APPLICABILITA AI SOLI TERMINI SCADENTI ENTRO TALE PERIODO - SCADENZA - NOZIONE.*

La sospensione di diritto dei termini processuali, disposta dalla legge 14 luglio 1965, n.818, non ha luogo in via generale per tutti i termini indistintamente, ma soltanto per quelli che vengono a scadere nel periodo di tempo tra il 1 agosto e il 15 settembre, intendendosi per scadenza quella riferita al momento finale del termine. Conf.Alla sent. N.813-67, massima n.326913 e mass. 325642.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)