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Sez. 2, Sentenza n. 3605 del 11/12/1971 (Rv. 355326 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - CONTRODICHIARAZIONI - EFFICACIA - NECESSITA DELL'ATTO PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355326-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - CONTRODICHIARAZIONI - EFFICACIA - NECESSITA DELL'ATTO PUBBLICO - ESCLUSIONE.*

Le controdichiarazioni relative alle convenzioni matrimoniali, alle quali si riferiscono le Disposizioni di cui agli artt 1383 cod civ del 1865 e 164 cod civ in vigore, per raggiungere gli effetti che sono loro propri, non richiedono la Forma dell'atto pubblico, necessaria invece per il mutamento dei patti matrimoniali. Le controdichiarazioni, infatti, hanno una obbiettivita giuridica diversa dalle mutazioni dei patti, giacche mentre queste ultime implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso, ed esigono pertanto, ad substantiam, l'atto pubblico al pari dell'atto modificato, le controdichiarazioni rappresentano invece il documento atto a constatare e a dare la prova della simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti. (Conf 1276'42).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 164 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 383

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)