Sez. U, Sentenza n. 759 del 12/11/1999 (Rv. 531034 - 01)
ATTO GIURIDICO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Produzione degli effetti - Principio generale - Momento del compimento dell'atto - Eccezioni - Atti con efficacia subordinata per legge o per la loro natura alla ricezione.
ATTO GIURIDICO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Salvo il caso degli atti, l'efficacia dei quali, per loro natura o per espressa volontà di legge, debba ritenersi subordinata alla ricezione, può ritenersi espressione di un principio generale che un atto produca effetto dal momento stesso in cui viene compiuto, nella forma propria stabilita dal procedimento, in cui esso viene ad inserirsi o al quale dà origine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)