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Sez. 2, Sentenza n. 832 del 28/04/1962 (Rv. 251334 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - LICENZIAMENTO CON IMMEDIATA RIASSUNZIONE - UNICITA DEL RAPPORTO - LIMITI - NOVAZIONE - PROVA.*
Stato
decisa il 1962-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251334-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PRINCIPIO DELL'INFRAZIONABILITA DELL'ANZIANITA - LICENZIAMENTO CON IMMEDIATA RIASSUNZIONE - UNICITA DEL RAPPORTO - LIMITI - NOVAZIONE - PROVA.*

E vietato frustrare il diritto del lavoratore all'infrazionabilita dell'anzianita e alla conseguente Determinazione proporzionale della indennita di licenziamento in relazione alla durata effettiva del rapporto, attraverso fittizie o ingiustificate risoluzioni del medesimo. La sostituzione di un rapporto veramente nuovo a quello precedentemente risolto, con le conseguenze inerenti al computo della durata dell'anzianita di servizio, puo verificarsi soltanto nell'ipotesi che il successivo rapporto debba considerarsi come novazione del precedente, tanto nell'oggetto del suo contenuto, quanto nella comune volonta delle parti, entrambe interessate ad estinguere in tal modo il rapporto precorsò mentre quando al licenziamento intimato con il pagamento della relativa indennita, segua l'immediata riassunzione del prestatore d'opera e il rapporto di lavoro si protragga senza soluzione di continuita, con l'espletamento delle stesse mansioni, con identiche modalita e alle medesime condizioni, deve presumersi che il rapporto originario sia rimasto integro e ininterrotto, nonostante sia stata manifestata la volonta di risolverlo e di costituire un rapporto nuovo. Tale presunzione puo essere vinta solo dalla prova di una formale e sostanziale novazione, cioe di una prova che dimostri la reale ed effettiva cessazione del rapporto per essersi allo stesso sostituito un rapporto nuovò l'accertamento di questi requisiti implica un'indagine di fatto, insindacabile in Sede di Cassazione se congruamente motivata. (V 3100/60, 1961/60, 2930/59, 2398/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)