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Sez. 2, Sentenza n. 3627 del 06/11/1969 (Rv. 343845 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - LIMITI DI AMMISSIBILITA IN CASO DI CONTROVERSIA SULL'AN - PATTO DI RINUNCIA ALL'ONORARIO PER L'IPOTESI DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI UN CERTO RISULTATO - INESISTENZA DEL MANDATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343845-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - LIMITI DI AMMISSIBILITA IN CASO DI CONTROVERSIA SULL'AN - PATTO DI RINUNCIA ALL'ONORARIO PER L'IPOTESI DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI UN CERTO RISULTATO - INESISTENZA DEL MANDATO - ESCLUSIONE.*

La procedura speciale prevista dagli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794 sugli onorari di avvocato e procuratore e applicabile anche quando la contestazione mossa dal cliente alla pretesa del professionista riguarda non solo l'ammontare ma l'esistenza stessa del credito, essendo richiesta, come unica condizione, l'esistenza del mandato professionale. Tale condizione viene contestata solo in apparenza quando il cliente deduca l'esistenza di un patto di rinuncia al compenso, limitata alla sola ipotesi che un certo risultato non fosse stato raggiunto ed esclusa nella eventualita opposta, perche tale patto non solo non basta ad escludere l'esistenza del mandato professionale, ma, attenendo semplicemente alle modalita del relativo compenso, addirittura lo presuppone e lo conferma, restando solo da vedere se il patto sia o meno valido. (V 79-68, massima n 330909).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)