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Sez. U, Sentenza n. 79 del 15/01/1968 (Rv. 330909 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - LIMITI DI AMMISSIBILITA IN CASO DI CONTROVERSIA SULL'AN - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - RITO - FORMA DELLA DECISIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330909-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - LIMITI DI AMMISSIBILITA IN CASO DI CONTROVERSIA SULL'AN - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - RITO - FORMA DELLA DECISIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

Per il pagamento dei compensi professionali agli avvocati e procuratori si puo fare ricorso sia al procedimento d'ingiunzione previsto dagli artt 633 e segg. cod proc civ, sia a quello previsto dagli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n.794) ma in caso di opposizione, il relativo giudizio deve svolgersi con il rito speciale prescritto dall'art. 30 della detta legge e la pronunzia dev'essere data con ordinanza, la quale e impugnabile solo mediante ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione. Il procedimento speciale previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 e applicabile anche quando il credito viene contestato nella sua sussistenza o vengono dedotte altre questioni di diritto sostanziale o processuale, pregiudiziali all'esame del merito, salvo che sia in contestazione l'esistenza del rapporto di mandato, nel qual caso la controversia deve seguire l'iter di un ordinario giudizio di cognizione. (contra 1647-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)