Sez. U - , Ordinanza n. 7207 del 13/03/2019 (Rv. 653125 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Pronuncia di rigetto del giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione per invasione della sfera del merito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)