diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 28/04/1971 (Rv. 351426 - 01)

LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - CON IL CONSENSO DEL LOCATORE - INDENNITA DOVUTA DAL LOCATORE - CALCOLO - CRITERI - SVALUTAZIONE MONETARIA - INCIDENZA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1971-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351426-01

LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - CON IL CONSENSO DEL LOCATORE - INDENNITA DOVUTA DAL LOCATORE - CALCOLO - CRITERI - SVALUTAZIONE MONETARIA - INCIDENZA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*

L'art 1592, comma primo cod civ prevede che il calcolo della indennita, dovuta al conduttore per l'ipotesi di miglioramenti eseguiti con il consenso del locatore, debba basarsi sul minore importo per la spesa ed il migliorato al tempo della riconsegna della cosa locata. Tale riferimento cronologico attiene solo al calcolo della comparazione dei due termini, non gia alla individuazione del momento in cui l'Obbligo del locatore, avente natura di debito di valore, si converte in debito di valuta. E poiche il debito di valore si converte in debito di valuta solo al momento della liquidazione, sulla somma individuata secondo i principi suindicati deve calcolarsi la incidenza della eventuale svalutazione monetaria fino al momento della liquidazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)