Sez. 3, Sentenza n. 4608 del 23/05/1997 (Rv. 504646 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA | Accordo delle parti - Rimborso delle spese occorse per le opere - Disciplina legale (artt. 1592- 1593 cod. civ.) - Criterio della minor somma tra "meliorandum ed expensum" - Inapplicabilità.
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA
Se le parti, nella loro autonomia contrattuale, derogando alla disciplina legale prevista dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. per i miglioramenti e le addizioni apportati alla cosa dal conduttore con il consenso del locatore, pattuiscono l'obbligo di questi di rimborsargli le spese occorrenti per le corrispondenti opere, il relativo debito non muta la natura che gli attribuisce la legge, dovendosi calcolare in base all'integrale valore di esse, così modificandosi soltanto il criterio legale della minor somma tra lo speso e il migliorato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)