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Sez. L, Sentenza n. 4103 del 14/07/1979 (Rv. 400607 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DECORSO DI OLTRE SEI MESI DA TALI EVENTI - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400607-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DECORSO DI OLTRE SEI MESI DA TALI EVENTI - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Al fine della Determinazione della Competenza per territorio nelle controversie di lavoro, ai sensi dell'art 413 cod proc civ, il criterio del luogo dell'azienda e della dipendenza alla quale e addetto il lavoratore, ovvero presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o trasferimento dell'azienda o della dipendenza, opera a condizione che la domanda venga proposta entro sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto e sorto. Pertanto, ove siano decorsi piu di sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice nella cui circoscrizione e sorto il rapporto di lavoro, atteso che l'operativita di tale secondo criterio concorrente osta alla possibilita di ricorrere ai fori generali di cui all'art 18 cod proc civ, prevista dal quarto comma del citato art 413 solo in via sussidiaria. (Conf 4311/78, mass n 393983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)