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Sez. L, Sentenza n. 4311 del 25/09/1978 (Rv. 393983 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DA OLTRE SEI MESI - LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
Stato
decisa il 1978-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393983-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DA OLTRE SEI MESI - LUOGO DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*

Al fine della Determinazione della Competenza per territorio nelle controversie di lavoro, ai sensi dell'art 413 cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), mentre il criterio del luogo dell'azienda o della dipendenza alla quale e addetto il lavoratore, ovvero presso la quale esso prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, ha carattere temporaneo, nel senso che, in caso di cessazione o trasferimento dell'azienda o della dipendenza, opera a condizione che la domanda venga proposta entro sei mesi, il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto e sorto ha carattere duraturo. Pertanto, ove siano decorsi piu di sei mesi da quella cessazione o trasferimento, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice nelle cui circoscrizione sia sorto il rapporto di lavoro, atteso che l'operativita di detto secondo criterio concorrente osta alla possibilita di ricorrere ai fori generali di cui all'art 18 cod proc civ, prevista dal quarto comma del citato art 413 solo in via sussidiaria. (V 674/76, mass n 379326).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)