Sez. 3, Sentenza n. 1639 del 25/06/1966 (Rv. 323244 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - VALUTAZIONE DIFFORME DALLA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - VALUTAZIONE DIFFORME DALLA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice non e vincolato dal parere e dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente tecnico, ma e tenuto soltanto a dare adeguata motivazione del proprio dissenso mediante l'indicazione di nozioni, dati ed elementi di cui si e avvalso per pervenire alla soluzione adottata. (Cfr 2575/63; 1899/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)