Sez. 3, Sentenza n. 1416 del 08/05/1968 (Rv. 333052 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO- VALUTAZIONE DIFFORME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO- VALUTAZIONE DIFFORME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice non e vincolato dal parere e dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente tecnico, ma e tenuto soltanto a dare adeguata motivazione del proprio dissenso mediante l, indicazione di nozioni, dati ed elementi di cui si e avvalso per pervenire alla soluzione adottata. Conf. N. 1639-66, massima n. 323244.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)