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Sez. 3, Sentenza n. 1416 del 08/05/1968 (Rv. 333052 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO- VALUTAZIONE DIFFORME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333052-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO- VALUTAZIONE DIFFORME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice non e vincolato dal parere e dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente tecnico, ma e tenuto soltanto a dare adeguata motivazione del proprio dissenso mediante l, indicazione di nozioni, dati ed elementi di cui si e avvalso per pervenire alla soluzione adottata. Conf. N. 1639-66, massima n. 323244.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)